1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «produzione biologica»: l'impiego di metodi di produzione biologici nell'azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al confezionamento e all'etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i princìpi e le norme stabiliti dalla presente legge;
b) «prodotto biologico»: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica;
c) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali e la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;
d) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;
e) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica;
f) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o riguardano i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3;
g) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991;
h) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: qualsiasi organismo cui si
i) «mangimi»: le sostanze e i prodotti cui si applica la definizione prevista dall'articolo 3, numero 4), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
l) «gruppo d'offerta»: ogni aggregazione di prodotti agricoli biologici costituita al fine di vendere una gamma di prodotti più ampia e merceologicamente differenziata favorendo uno scambio economicamente più favorevole;
m) «gruppo d'acquisto»: ogni aggregazione di persone costituita al fine di favorire lo scambio di prodotti biologici a un valore più equo ed economicamente vantaggioso.